Statuto e Regolamento interno

Art. 1 Costituzione – Denominazione – Durata

L‘associazione sportiva dilettantistica denominata ARCO CLUB CATANIA (da qui in avanti Società), fondata nel 1984, è costituita con sede in Catania, Via Filippo Corridoni n. 3. La società ha durata illimitata.

Art. 2 Scopi della Società

La Società è apolitica e non ha fini di lucro.

Durante la vita sociale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. La società è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettiva e gratuità delle cariche sociali e delle prestazioni fornite dagli associati e l‘obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari.

La Società si deve avvalere prevalentemente e prioritariamente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

La Società ha le seguenti finalità:

  • la divulgazione, la promozione e la pratica di ogni attività sportiva, in particolare connessa alla pratica del tiro con l‘arco, nonché di favorirne l’informazione e lo sviluppo anche mediante la realizzazione e la gestione dei relativi impianti;
  • la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di atleti, arcieri, nonché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva e socio – culturale in genere nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive Federali Nazionali ed in particolare della Federazione Italiana Tiro con l’Arco (F.I.T.ARCO) e dei suoi organi, nonché del CONI. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa alla organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

Art. 3 Attività

La Società potrà perciò organizzare scuole, corsi e manifestazioni inerenti gli scopi sociali, gestire centri sportivi, incontri, feste e tutto ciò che si possa ritenere utile e necessario al conseguimento degli scopi sociali, potrà gestire circoli ricreativi con la possibilità di offrire ai soci servizio di bar tavola calda e piccola ristorazione. La Società potrà costituire propri centri sportivi ed acquistare le attrezzature atti al conseguimento degli scopi sociali. A tal fine essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o, affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l’ampliamento, l’attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive. La Società potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

Art. 4 Divisa e Distintivo

La divisa sociale deve riportare l‘effige della società e quanto altro previsto dalle normative federali.

Art. 5 Soci

L‘ammissione a socio è libera a tutti, presentando domanda al Consiglio direttivo, che ne delibererà o meno l’ammissione, specificando:

  1. cognome, nome;
  2. luogo e data di nascita;
  3. residenza anagrafica;
  4. cittadinanza;
  5. codice fiscale;
  6. professione;
  7. titolo di studio;
  8. recapiti telefonici;
  9. indirizzi email;
  10. codice tessera Federale (nel caso di atleta proveniente da altra Società);
  11. certificazione di svincolo (nel caso di atleta proveniente da altra Società);
  12. di conoscere ed accettare lo statuto sociale, le sue eventuali modificazioni regolamentari approvate e l’eventuale regolamento interno;
  13. autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci per soci minorenni;
  14. autorizzazione al trattamento dei dati personali a favore della Società;
  15. certificazione medica d‘idoneità all‘attività sportiva non agonistica.

Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo entro un mese dalla data in cui viene ricevuta;

Il numero dei soci è illimitato.

LA SOCIETA‘ E‘ COSTITUITA DALLE SEGUENTI CATEGORIE DI SOCI:

FONDATORI

appartengono a tale categoria i soci intervenuti all‘atto costitutivo della società e hanno diritto di voto e possono candidarsi al Consiglio Direttivo.

SOSTENITORI

sono tutti i soci che pur non praticando l‘attività sportiva contribuiscono al conseguimento degli scopi societari, questi non hanno diritto di voto e non possono candidarsi al Consiglio Direttivo.

ORDINARI

sono tutti i soci praticanti l‘attività sportiva ed hanno diritto di voto ma non possono candidarsi al Consiglio Direttivo.

EFFETTIVI

sono soci effettivi tutti i soci ordinari che abbiano presentato, dopo due anni di iscrizione in società, domanda al Consiglio Direttivo. Quest‘ultimo ha la facoltà di accettare o respingere la suddetta domanda senza darne motivazione. Il socio ordinario ha facoltà di ripresentare la suddetta domanda anche per gli anni successivi, fino al quinto anno di iscrizione in società, data in cui tutti i soci ordinari che hanno presentato regolare domanda di ammissione a socio effettivo ne diventano di diritto. I soci effettivi hanno diritto di voto e possono candidarsi al Consiglio Direttivo.

ONORARI

sono persone resisi particolarmente benemerenti nei confronti della società e non hanno diritto di voto e non possono candidarsi al Consiglio Direttivo. La loro ammissione avviene mediante nomina dell‘assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 Doveri dei Soci

Con il proprio tesseramento alla società il socio deve:

  • accettare di sottoscrivere il tesseramento alla Federazione nazionale;
  • corrispondere il canone nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
  • rispettare gli organi e i dirigenti societari;
  • accettare ogni decisione deliberata o disposizione assunta nelle specifiche funzioni di competenza degli organi dirigenti.

Si impegna altresì:

  • a non adire altre autorità che non siano quelle societarie o unicamente, in caso di appello per controversie non risolta a livello societario, a quelle federali;
  • concorrere al raggiungimento degli scopi della società nei limiti delle proprie possibilità.

Art. 7 Recesso e Radiazione dei Soci

La condizione di socio si perde per recesso, da notificare per iscritto al Consiglio Direttivo oppure per radiazione da delibera del Consiglio Direttivo, in qualsiasi caso di accertata morosità, per un periodo superiore a mesi due.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il socio può essere sospeso da ogni attività societaria e dalla frequenza dalle sedi con decorrenza immediata, su delibera del C.D., qualora:

  • in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente la società oppure crei dissidi o disordini fra i soci;
  • non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nel regolamento interno;
  • non osservi  le  deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.

La sospensione  cautelativa, comunicata in  forma  scritta  all‘interessato, può successivamente essere tramutata in espulsione dal C.D.

Art. 8 Organi societari

Sono organi della Società l‘Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 9 Assemblea generale

L‘Assemblea generale è il massimo organo deliberato della Società ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. E‘ costituita da tutti i soci aventi diritto di voto.

Sono elettori tutti i soci FONDATORI, ORDINARI ed EFFETTIVI maggiorenni in regola con le quote sociali. Le deliberazioni legalmente adottate dall‘Assemblea generale regolarmente convocata e costituita, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti, all‘osservanza ed al rispetto delle stesse.

Art. 10 Convocazione assemblee

L‘Assemblea generale è convocata dal C.D. In sessione ordinaria almeno una volta l‘anno e non oltre i quattro mesi successivi alla chiusura dell‘esercizio sociale per l‘approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l‘esame del bilancio preventivo.

La convocazione dell‘Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede sociale e contestualmente sarà data comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o fax o telegramma.

Nella convocazione dell‘Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l‘ora della riunione in prima e in seconda convocazione.

L‘Assemblea dovrà essere convocata presso la sede sociale o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

La convocazione dell‘Assemblea ordinaria potrà essere richiesta quando se ne ravvisa la necessità o quando è fatta richiesta motivata al C.D. da almeno 1/3 degli aventi diritto di voto in regola con il pagamento delle quote sociali all‘atto della richiesta, che ne propongono l‘ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del C.D.

L‘Assemblea generale ordinaria è validamente costituita:

  • in prima convocazione con l‘intervento della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  • in seconda convocazione da indirsi almeno un giorno dopo; l‘Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altri soci a mezzo delega scritta.

Ogni socio non può accettare più di una delega.

L‘Assemblea generale è convocata in sessione straordinaria su iniziativa del PRESIDENTE o dalla metà più uno del C.D. Tale convocazione può essere richiesta anche dai due terzi dei soci aventi diritto di voto mediante domanda scritta indirizzata al C.D. L‘Assemblea generale straordinaria deve essere convocata dal C.D. con lettera raccomandata A.R. o raccomandata brevi manu, con preavviso di giorni quindici.

L‘Assemblea generale straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l‘intervento dei due terzi dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un giorno dopo, l‘Assemblea è validamente costituita con l‘intervento della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Art. 11 Competenze assembleari

L‘Assemblea ordinaria è presieduta dal PRESIDENTE della società, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei soci intervenuti all‘Assemblea e designato dalla maggioranza dei presenti.

L‘Assemblea ordinaria nomina un segretario, che ha il compito di redigere il verbale, che sarà firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia del verbale dovrà essere messo a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta.

L‘Assemblea ordinaria nominerà, se necessario, due scrutatori. L‘assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell‘assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dell‘assemblea dirige e regola le discussioni stabilendo le modalità e l‘ordine delle votazioni.

L‘Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della società, sull‘elezione dei membri del C.D. ove sia scaduto il mandato e sulle deliberazioni inerenti le questioni poste all‘ordine del giorno.

L‘Assemblea straordinaria è competente a deliberare in ordine a:

  1. modifica dello statuto;
  2. scioglimento o fusione della società e devoluzione del patrimonio societario;
  3. elezioni in caso di decadenza anticipata del C.D.;
  4. questioni poste all‘ordine del giorno.

Art. 12 Ordine del giorno

E‘ compilato dal C.D. I soci che intendono inserire un argomento all‘ordine del giorno devono presentare domanda scritta al C.D., comunicandone esattamente il testo desiderato e le motivazioni almeno trenta giorni prima della data dell‘assemblea.

Art. 13 Regolamentazione e Deleghe

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all‘assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo un socio. Nel caso di assemblea straordinaria non saranno ammesse deleghe.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo

Il C.D. è composto da tre a cinque membri eletti dall‘assemblea generale dei soci, e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il C.D. resta in carica per la durata del quadriennio olimpico e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di perdita della qualità di socio il C.D. provvede alla sua sostituzione scegliendo il primo dei non eletti, o in mancanza di questi uno fra i soci effettivi proponendone la ratifica all‘assemblea generale ordinaria, da convocare entro trenta giorni. Il C.D. nel caso in cui non riesca ad eleggere il Presidente dopo cinque votazioni e comunque entro i 20 (venti) giorni successivi alla loro nomina, decade. Le deliberazioni vanno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il C.D. si riunisce validamente alla presenza della maggioranza dei suoi componenti. Sarà considerato dimissionario il membro del C.D. che senza giustificato motivo rimarrà assente per tre sedute consecutive. Il C.D. decade per dimissioni di metà più uno dei consiglieri. Non possono far parte del C.D. due o più membri facente capo allo stesso nucleo familiare e/o parenti di primo grado.

Art. 15 Poteri del Consiglio Direttivo

Il C.D. è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (organizzazione, direzione e regolamentazione dell‘attività societaria, amministrazione del patrimonio societario nei limiti dettati dal bilancio preventivo), ad eccezione dei compiti che, per disposizione di legge del presente statuto sono riservati all‘assemblea. Il C.D. può comunque deliberare in luogo dell‘assemblea, quando questa non possa essere validamente costituita, impegnandosi a fare ratificare ogni decisione da una assemblea straordinaria appositamente convocata entro trenta giorni successivi.

Il C.D. può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più soci stabilendone le mansioni. Il C.D. delibera sulle domande di ammissione dei soci. Il C.D. adotta provvedimenti disciplinari. Il C.D. deve attuare le finalità previste dallo statuto e l‘attuazione delle decisioni dell‘assemblea dei soci. Il C.D. provvederà a redigere regolamento interno della società.

Art. 16 Presidente

Il Presidente dirige la società ed è il legale rappresentante in ogni evenienza. Attua le delibere del C.D., sottopone a questo i provvedimenti più importanti, firma tutti gli atti della società, firma i mandati di pagamento, convoca l‘assemblea generale e il C.D. Presenta annualmente all‘assemblea generale il bilancio consuntivo e preventivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente per quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art. 17 Segretario Societario

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute, collaborare con il Presidente all‘attuazione delle delibere del C.D., custodire e aggiornare tutti i registri e i materiali di segreteria.

Art. 18 Libri Sociali

Le deliberazioni dell‘assemblea dei soci, e del C.D. saranno trascritte su libri separati, anche a fogli mobili, ma con pagine siglate a cura di un membro del C.D. a ciò delegato o da parte del Segretario.

Art. 19 Tesoriere

Il tesoriere viene eletto dal C.D. nella sua prima riunione e può anche essere un socio effettivo o fondatore. E‘ depositario del denaro e degli oggetti mobili della società, stilare i bilanci e controllarne le spese in funzione degli stessi.

Art. 20 Patrimonio della Società

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote sociali determinate annualmente dal C.D., dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla società.

Art. 21 Esercizio finanziario

L‘esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 Sezioni

La società potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, e saranno regolamentate da parte del C.D. redigendo un apposito regolamento, e affidando la gestione ad uno dei soci della società.

Art. 23 Validità dello Statuto

Il presente statuto previa approvazione da parte dell‘assemblea convocata dal C.D. vige dalla data di registrazione presso l‘ufficio registro, adottandolo in sostituzione di quello precedente.

Art. 24 Scioglimento

La società potrà essere sciolta solo con delibera dell‘assemblea straordinaria dei soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe. L‘assemblea, all‘atto di scioglimento dell‘associazione, delibererà in merito alla destinazione dell‘eventuale residuo attivo del patrimonio dell‘associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe a fini di pubblica utilità, fatta diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva nazionale a cui la società è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.